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App per medici e privacy: hai richiesto il consenso?

Feb 14, 2020 | Adempimenti normativi sanità

Le app per medici, sempre più diffuse nel contesto medico-sanitario, permettono di migliorare l’interazione tra medico e paziente ed ottimizzare l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria. Basti pensare alle applicazioni mediche per monitorare i parametri vitali dei pazienti (pressione, frequenza cardiaca, livello di glicemia, temperatura corporea, stato di gravidanza, etc) capaci di ottimizzare le attività di monitoraggio e rendere più semplici e veloci le diagnosi e le visite; o altre rivolte allo stile di vita del paziente (conteggio delle calorie assunte durante la giornata, o applicazioni che fungono da personal trainer per il benessere fisico dell’utente); o ancora app per medici specializzate nella funzione di coaching, ossia, nell’invio di messaggi che incentivino i pazienti al completamento di compiti quotidiani e specifici.

Ma come orientarsi in questo nuovo scenario del “mobile health” ? E come valutare l’affidabilità di una app per medici, soprattutto, in conformità dei dati trattati?

A tal proposito, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 55 del 7 Marzo 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento dei dati personali in ambito sanitario, proprio come anticipato qui. Facendo emergere che per i trattamenti per “finalità di cura”, connessi cioè alla cura della salute ed effettuati da un soggetto professionista sanitario, soggetto al segreto professionale o da altra persona anche essa soggetta all’obbligo di segretezza, non è più necessario richiedere il consenso del paziente, indipendentemente dal fatto che operi in qualità di libero professionista, ovvero, all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata.

E per i trattamenti mediati da app mediche?

L’Autorità Garante ha specificato che i trattamenti mediati da applicazioni mediche via smartphone, sono equiparati ai trattamenti per “finalità di cura”, nella specificità che sia fornito al paziente un servizio di telemedicina, telesorveglianza o monitoraggio. Vediamo insieme, quali sono le disposizioni del Garante in merito alle app per medici e quando è necessario richiedere il consenso del paziente.

App per medici: quando è necessario il consenso?

I trattamenti dei dati sanitari connessi all’utilizzo di app per medici non sono soggetti all’acquisizione del consenso, purché l’applicazione sia finalizzata all’erogazione di servizi sanitari a distanza e i dati siano accessibili soltanto a professionisti sanitari o altri soggetti tenuti al segreto professionale. Ad esempio, si possono considerare equiparate ai trattamenti per finalità di cura, le app per medici, che forniscono servizi di tele monitoraggio dei pazienti, classificati “a rischio” o affetti da patologie croniche, come diabete o malattie cardiovascolari; o quelle app destinate al monitoraggio remoto dei dispositivi impiantati (il pacemaker, ad esempio) e che forniscono al paziente un servizio a distanza (monitoraggio da parte del professionista, controllo medico, cure, etc). Il consenso del paziente risulta, invece, ancora necessario in conformità delle app per medici:

quando, il trattamento dei suoi dati personali mediato da applicazioni mediche afferisce, solo in senso lato, alla cura del paziente ma non è ad essa strettamente necessario (come ad esempio le app per monitoraggio del sonno, delle fasi della gravidanza, etc);

quando, l’app per medici fornisce servizi per il “benessere” dell’utente/paziente,

quando, indipendentemente dalla finalità delle applicazioni mediche, ai dati dell’interessato possano avere accesso soggetti diversi dai professionisti sanitari;

quando, l’app registra e conserva localmente nel device dell’utente (smartphone o tablet) i dati personali per finalità esclusivamente personali;

nella condizione di attività preordinate alla fidelizzazione (effettuate dalle farmacie attraverso programmi di accumulo punti, al fine di fruire di servizi o prestazioni accessorie, etc) o svolte per finalità commerciali o promozionali (es. promozioni su programmi di screening, contratto di fornitura di servizi ammnistrativi, etc), o per i trattamenti effettuati attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, o per l’erogazione di annunci pubblicitari nella medesima app per medici.

La richiesta del consenso deve avvenire prima dell’utilizzo dell’applicazione, ovvero prima dell’installazione dell’app, e successivamente alla presa visione (e piena comprensione) delle informazioni sul trattamento dei dati. Per il principio di responsabilizzazione (o di accountability) del titolare del trattamento, oltretutto, il medesimo deve essere in grado di dimostrare che l’interessato, il paziente per l’appunti, abbia prestato il consenso al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento, tra l’altro, dovrà garantire la riservatezza e sicurezza dei dati dell’utente/paziente dell’app per medici, adottando misure tecniche e di natura organizzativa per tutelare i dati personali in conformità al principio di privacy by design e di privacy by default.

Normativa di riferimento:

[provvedimento n. 55 del 7 Marzo 2019]

 

 

 

 

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