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Fascicolo sanitario elettronico e Decreto Rilancio

Lug 20, 2020 | Adempimenti normativi sanità

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno degli strumenti del progetto della Sanità o Agenda Digitale che mediante l’utilizzo della tecnologia promuove in ambito sanitario la riorganizzazione, il potenziamento dei servizi sanitari, il coordinamento delle attività e una più semplice e diretta comunicazione tra pazienti, strutture sanitarie ed enti regionali e/o locali. Un altro importante strumento del progetto sanità digitale? La ricetta medica elettronica, scopri le sue opportunità in questo approfondimento. Recentemente, però, data l’emergenza sanitaria del Covid-19 che ha imposto la necessità di semplificare notevolmente l’acquisizione e la condivisione dei dati dei pazienti, il Governo ha emanato il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34) introducendo nuove misure riguardanti, anche, il fascicolo sanitario elettronico.

Ma prima di approfondire quali sono le novità del Decreto Rilancio scopriamo cos’è il fascicolo sanitario elettronico, come funziona e quali misure prevede!

  1. Cos’è il fascicolo sanitario elettronico
  2. Come si attiva il FSE e come accedervi
  3. Decreto Rilancio e FSE: le misure previste
    3a) Eliminazione del consenso del paziente per l’alimentazione del FSE
    3b) Ampliamento della definizione di FSE e di chi ne è coinvolto
    3c) Potenziamento ed uniformità dei flussi informativi
    3d) Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità: dati sanitari integrati e digitali
    3e) Portale Nazionale FSE

1. Cos’è il FSE?

Tecnicamente, secondo il DPCM n.179/2015, il fascicolo sanitario elettronico è definito come uno strumento che raccoglie “l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito”, e si inserisce tra le attività relative all’erogazione di servizi sanitari. Il fascicolo sanitario elettronico è, dunque, la cartella sanitaria elettronica di un paziente, ossia la raccolta dei suoi dati e delle sue informazioni medico-sanitarie, attraverso cui lo stesso può tracciare e consultare tutta la sua storia clinica (implementata in modo continuativo da chi lo prende in carico in ambito SSN e dei servizi socio sanitari regionali), condividerla con molteplici professionisti sanitari e sviluppare un processo di servizio sempre più efficace ed efficiente.

2. Come si attiva il FSE e coma accedervi?

L’attivazione e l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico può avvenire secondo diverse modalità (recandosi dal proprio medico, presso strutture appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, online su portali dedicati, etc), per ognuna delle quali è indispensabile che il paziente esprima suo esplicito consenso.  A seguito del consenso, il paziente può accedere al fascicolo sanitario, attraverso le credenziali date dalla regione o dalla provincia autonoma di assistenza ed iniziare a consultare la documentazione in esso contenuta.

3. Decreto Rilancio e FSE: le misure previste

3a. Eliminazione del consenso del paziente per l’alimentazione del FSE

Una delle modifiche più significative del Decreto Rilancio consiste nell’eliminazione della necessità di richiedere il consenso da parte del paziente per l’alimentazione del FSE (viene abrogato dunque il comma 3-bis del D.L. 179/2012). Resta, però, invariata la condizione per cui la consultazione del FSE da parte dei soggetti autorizzati (medici ed operatori sanitari) è consentita, esclusivamente, a fronte di esplicita manifestazione del consenso da parte dell’assistito.

3b. Ampliamento della definizione di FSE e di chi ne è coinvolto

Si estende la definizione di fascicolo sanitario elettronico a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che fuori dal SSN (strutture sanitarie private). L’obiettivo? Ottimizzare l’efficacia del fascicolo sanitario mediante l’ampliamento della tipologia di informazioni trattate e dei soggetti coinvolti.

3c. Potenziamento ed uniformità dei flussi informativi

Si prevede il potenziamento del flusso dei dati relativo alle spese sanitarie sostenuto del singolo cittadino mediante il Sistema Tessera Sanitaria (già operativo per raccogliere e inviare i dati delle spese sanitarie del singolo cittadino all’Agenzia delle Entrate), in modo da semplificare la dichiarazione dei redditi precompilata, la fatturazione elettronica e per i corrispettivi telematici delle spese sanitarie.  Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché di trattamento per le sole finalità del FSE dei dati relativi in particolare alla prestazione erogata e al relativo referto, sono da definirsi attraverso successivo decreto.

3d. Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità: dati sanitari integrati e digitali

Inoltre, secondo il comma 15, il fascicolo sanitario elettronico potrà esser alimentato, in modo tempestivo e continuativo, con i dati già disponibili nei CUP di ciascuna regione o provincia autonoma (ad esempio, i dati sanitari relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi, i dati relativi alla situazione vaccinale, i dati relativi alle prenotazioni) mediante l’integrazione con l’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (sistema INI).

Si estendono, tra l’altro le funzionalità “in sussidiarietà” del predetto sistema INI, a beneficio delle regioni “in ritardo”, anche per l’accelerazione della digitalizzazione dei documenti (funzione di codifica e firma remota), non solo dunque per l’attività di alimentazione e consultazione, come in precedenza, ma anche per la conservazione dei documenti digitalizzati, come definito dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 44).

3e. Portale Nazionale FSE

La pubblicazione sul Portale Nazionale FSE delle specifiche tecniche dei documenti da inserire nel FSE, è soggetta al previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Si introduce, come indicato nell’ultimo punto, un nuovo Portale Nazionale FSE, attraverso il quale tutti i pazienti potranno consultare e aggiungere dati nel proprio fascicolo sanitario, indipendentemente dalla loro regione di assistenza.  Cosa cambia? Aumenteranno gli attori coinvolti con il FSE e di conseguenza i rischi e le responsabilità connesse al trattamento dei dati sanitari, per i quali, il Garante Privacy sarà chiamato alla definizione di idonee misure di sicurezza.

Con il Decreto Rilancio, dunque, il Fascicolo Sanitario Elettronico assume un ruolo strategico rilevante nel miglioramento del percorso di cura ed assistenza dei pazienti e nell’accelerazione del processo di digitalizzazione ed uniformità del sistema sanitario.

Normativa di riferimento

[ Decreto Rilancio,  D.L. 19 maggio 2020 n. 34]; [D.L. 18 ottobre 2012, n. 179]; [Regolamento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, DPCM n.179/2015]

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