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730 precompilato medici: le novità 2020

Lug 9, 2020 | Adempimenti normativi sanità

Molteplici sono gli aggiornamenti e le novità che interessano l’invio dei dati da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie al sistema Tessera Sanitaria (TS) per il 730 precompilato medici 2020.

Vediamoli insieme!

730 precompilato medici:
comunicazione spese sanitarie, tracciabilità pagamenti, sanzioni

1) Aumento delle categorie di professionisti sanitari tenuti alla trasmissione

Uno delle novità entrata in vigore nel 2020 fa riferimento alla pubblicazione del 4 dicembre 2019, in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MEF relativo alla: “Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”, (qui il documento completo). Aumentano, pertanto, le categorie di professionisti sanitari che hanno l’obbligo di trasmettere al sistema TS le spese sanitarie dei pazienti sostenute nel 2019 per il modello 730 precompilato medici.

Ad essere interessati dall’obbligo di comunicazione spese sanitarie sono, in aggiunta ai professionisti sanitari già coinvolti:

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;

gli iscritti all’albo dei biologi.

2) Detrazioni spese sanitarie

La nuova legge di Bilancio 2020 rende obbligatorio, ai fini della detrazione delle spese sanitarie sostenute dal paziente (pari al 19%) il pagamento con strumenti tracciabili (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) delle prestazioni sanitarie rese da strutture sanitarie e studi privati. Nella condizione in cui, invece, la spesa sanitaria del paziente sia sostenuta nei confronti di una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata SSN, allora è consentito il pagamento in contanti. La disciplina, ad ogni modo, concede la possibilità di accettare i pagamenti della prestazione sanitaria, erogata da strutture sanitarie private, anche in contanti, ma in questo caso il paziente non potrà portarla in detrazione Irpef.

Ma come gestire i pagamenti tracciabili in una struttura sanitaria? Approfondiscilo con questo articolo!

3) Sanzioni previste

I soggetti interessati, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del Dlgs 175/2014, devono provvedere alla comunicazione delle spese sanitarie sostenute dai pazienti al sistema Tessera Sanitaria (TS).

Diversamente incorrono in sanzioni, tra cui:

in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati, entro il termine stabilito dalla legge, è prevista una sanzione di € 150 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000.

se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.

nessuna sanzione prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei 5 giorni successivi alla scadenza o 5 giorni dopo la segnalazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate.

Le possibili sanzioni in cui i soggetti incorrono sono disciplinate dall’art. 23 del Dlgsv 158, del 24/09/2015 (qui il testo integrale)

730 precompilato medici: semplifica l’invio al sistema TS con il supporto di soluzioni software integrate

Con delle soluzioni software mirate alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria necessari al 730 precompilato medici, come i software della linea Doctor Manager, sarà più immediato e semplice agevolare l’invio al sistema TS, anche per le nuove categorie di professionisti sanitari (sopra elencati) che nel più breve tempo possibile dovranno adeguarsi al nuovo obbligo ed accreditarsi al sistema TS. I software integrati con il sistema TS permettono infatti alle strutture sanitarie di:

abbattere i costi: non avranno più necessità del commercialista per la fatturazione o di un consulente per la gestione del flusso sistema TS.

ridurre i margini d’errore: i software controllano automaticamente le fatture predisposte all’invio e segnalano eventuali criticità (ad esempio, una fattura già inviata).

gestire ed inviare le fatture in maniera massiva.

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